Cosa succede se si acquista una casa con un abuso edilizio e lo si scopre dopo la firma del compromesso o del rogito notarile? Quale tutela per l’acquirente di un immobile abusivo?
Hai messo in vendita una casa all’interno della quale, negli anni, hai apportato alcune modifiche. Queste variazioni non sono state denunciate al Comune: non hai mai chiesto l’autorizzazione, né hai presentato un’istanza di concessione in sanatoria. Sicché ora ti chiedi se si può vendere un immobile con abuso edilizio. Vuoi cioè sapere cosa rischi se non informi di ciò il compratore o se, anche avvisandolo, puoi subire delle sanzioni di carattere amministrativo o, peggio, penale.
La giurisprudenza si è spesso trovata ad affrontare il tema della vendita di appartamenti non in regola sotto l’aspetto urbanistico o edilizio. La stessa Cassazione ha definito delle linee guida su come comportarsi prima di cedere la proprietà di un immobile abusivo.
Pertanto, se anche stai per stipulare il rogito di un immobile con un abuso, leggendo le successive righe potrai comprendere come comportarti.
L’irregolarità edilizia di una costruzione non ne determina l’intrasferibilità. In altre parole, si può ben vendere (o anche donare) una casa con un abuso. Il contratto è valido però solo nella misura in cui il titolare del bene rende edotto l’acquirente della presenza dell’abuso. Tale comunicazione deve essere formalizzata tanto nel contratto preliminare (il compromesso), quanto nel contratto definitivo (il cosiddetto rogito). Se consapevole dell’irregolarità edilizia, l’acquirente non potrà più contestare alcunché al venditore o chiedere risarcimenti.
Leggi anche Comprare una casa con abuso edilizio: cosa rischio?
Se invece non c’è stata una informazione trasparente, l’acquirente può impugnare il contratto entro 10 anni e chiederne al tribunale lo scioglimento. In tale sede può anche proporre una domanda di risarcimento del danno. In alternativa, dinanzi a un abuso di piccole dimensioni, l’acquirente può optare per mantenere in vita la compravendita, ma chiedere una parziale restituzione del prezzo, il necessario per le spese di demolizione o per la richiesta di sanatoria, oltre all’eventuale risarcimento del danno.
L’acquirente può procedere giudizialmente contro il venditore anche se, prima della firma del contratto, ha effettuato alcuni sopralluoghi sull’immobile (magari accompagnato da un tecnico di fiducia) nel corso dei quali ha avuto la possibilità di prendere conoscenza dell’abuso. La semplice conoscibilità della costruzione non a norma non esonera il venditore dalla responsabilità civile per non aver informato l’acquirente.
In verità, quando la compravendita viene curata da un’agenzia immobiliare, quest’ultima ha l’obbligo di verificare la conformità urbanistica dell’immobile e accertarsi che non vi siano abusi. In caso contrario, il compratore potrà rivalersi – oltre che contro il venditore – anche contro l’agente.
Potrebbe succedere che il venditore non comunichi all’acquirente la presenza dell’abuso e i due firmino un compromesso (il cosiddetto contratto preliminare). Se dopo la stipula della scrittura privata, il futuro compratore si accorge dell’irregolarità, può tirarsi indietro dalla vendita? La risposta data dalla giurisprudenza è volta a conservare l’efficacia dell’accordo per quanto possibile. Il che significa che il venditore potrà impedire la risoluzione del contratto (ossia lo scioglimento) solo se, prima della data del rogito notarile, chiede e ottiene la concessione in sanatoria. La sanatoria, anche se intervenuta in data successiva alla firma del preliminare, sana pertanto l’abuso e, con esso, anche il contratto. In altri termini, l’acquirente non potrà più agire contro il venditore e dovrà procedere necessariamente a firmare il rogito.
Potrebbe succedere che il venditore presenti la richiesta di sanatoria ma il Comune tardi a rilasciarla. Che succede se, nel frattempo, le parti intendono procedere al rogito? In tali ipotesi ci si può accordare in modo tale da salvaguardare il trasferimento della proprietà. In pratica, venditore e acquirente firmano il contratto di compravendita dal notaio subordinando però sia il passaggio di proprietà, sia il trasferimento del prezzo alla concessione della sanatoria. Perciò i soldi del prezzo di vendita non vengono erogati materialmente al venditore ma incassati dal notaio il quale li deposita in un apposito conto corrente. Ivi rimangono fino a quando non interviene la sanatoria. Solo allora il notaio, che in tal modo funge da garante della bontà dell’operazione, svincolerà le somme e le depositerà sul conto del venditore. Viceversa se la sanatoria non dovesse giungere, sarà il notaio a risolvere il contratto e a restituire il denaro all’acquirente.
Come detto, ferma restando la responsabilità dell’eventuale agente di commercio, l’acquirente può chiedere lo scioglimento del contratto e la restituzione dei soldi versati. In alternativa può optare per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria, con addebito delle spese in capo al venditore “reticente”. In ultima istanza egli può scegliere di demolire l’opera, addossando anche in questo caso le spese sul venditore.
La responsabilità penale per l’abuso edilizio resta in capo a chi lo ha realizzato. Per cui, anche nel caso di vendita dell’immobile, l’acquirente non potrà rispondere penalmente dell’irregolarità.
Viceversa, per quanto riguarda l’obbligo di demolizione dell’abuso, questo può essere imposto all’acquirente senza alcun limite di tempo. Leggi sul punto Ordine di demolizione di abuso edilizio con sanatoria in corso.
Buonasera, scrivo in qualità di mediatore della Camera di Commercio di Bologna e vorrei porre una rettifica al vostro articolo, che reputo comunque valido e di grande utilità. Un mediatore per definizione non ha le competenze tecniche necessarie ala verifica di conformità urbanistica e catastale che al contrario deve essere effettuata da un professionista abilitato. Ha ,però, il dovere deontologico oltre che professionale e morale della diligenza del buon padre di famiglia. Ciò nel mercato moderno implica anche il fatto che egli si attivi per segnalare al venditore la necessità di incaricare i tecnici del caso. Cosa che purtroppo spesso non avviene. E’ dunque perseguibile, come giusto che sia, la mancanza di trasparente efficace e giusta informazione. Attendo eventuali smentite e porgo i miei più cordiali saluti
Se ho ben inteso, sono spiacente ma non concordo. Il mediatore, se vuole informare la parte di un’eventuale irregolarità contrattuale, qualunque essa sia, non rilevata dall’avvocato che rappresenta e difende la parte in mediazione, potrebbe sentire la parte interessata in sessione separata e rappresentare al Collega un possibile elemento da valutare attentamente, unitamente a tuttti gli altri… In tal modo, non sminuirebbe agli occhi del cliente la figura professionale del Collega, il quale dovrebbe avere la repentina capacità di cogliere il suggerimento.
Buonasera Fabio. Sono una collega e mi trovo ad affrontare un problema analogo in un atto di provenienza. Prima di un rogito chiedo la regolarità urbanistica di un immobile ed OBBLIGO il venditore ad incaricare un tecnico per accedere agli atti depositati presso l’ufficio tecnico del comune competente. In questo modo prevengo delle problematiche in cui mi potrei trovare coinvolta. Se il Venditore rifiutasse questo passaggio, cosa che non accade mai, non potrei procedere con la vendita. Sempre all’erta nel nostro lavoro! Buon lavoro. Silvana Piazza Fiaip Lecco
Buongiorno. Nel 2015 ho acquistato una casa dove l’allora proprietario dichiarava di aver realizzato tavernetta e bagno al piano terra. Nel compromesso e nel rogito é riportato lo stato come presente in visura catastale e cioè l’appartamento consta di cucina e camera al piano primo e 2 cantine al pian terreno. Il fatto che né nel rogito né nel compromesso sia riportato che le cantine sono state rispettivamente trasformate dal venditore in taverna e bagno, con conseguente abuso, é sufficiente per dire che non é stata fatta la necessaria comunicazione?
Oppure il fatto che sia riportato lo stato legale della casa é sufficiente come comunicazione palese dell’abuso?
vorrei donare ad un fratello un immobile accatastato ma con sanatoria richiesta nel 1986 e non ancora chiusa quindi privo di abitabilità ed al Comune di pertinenza vengono regolarmente pagate tutte le tasse quali IMU ( primaICI) tarsu, tari etc. è possibile ed in base a quali leggi? Grazie
Buon giorno, se procedo per via giurisdizionale contro il Comune, a causa di un abuso edilizio non condonato, il Giudice può dare indicazione al Comune su come procedere per arrivare al condono(il TAR ha indicato una linea disattesa dal Comune) o può essere “imperativo” nei confronti del Comune stesso, cioè ordinare il condono? Grazie per il riscontro.
Daniele puoi trovare maggiori informazioni nei seguenti articoli: -Abuso edilizio: tutto ciò che c’è da sapere https://www.laleggepertutti.it/323197_abuso-edilizio-tutto-cio-che-ce-da-sapere -Condono edilizio: ultime sentenze https://www.laleggepertutti.it/290596_condono-edilizio-ultime-sentenze -Esposto al comune per abuso edilizio https://www.laleggepertutti.it/141489_esposto-al-comune-per-abuso-edilizio -Che fare se il Comune non fa abbattere l’abuso edilizio del vicino https://www.laleggepertutti.it/149482_che-fare-se-il-comune-non-fa-abbattere-labuso-edilizio-del-vicino -Abuso edilizio: con l’autorizzazione del Comune sono in regola? https://www.laleggepertutti.it/196193_abuso-edilizio-con-lautorizzazione-del-comune-sono-in-regola
mi trovo in circostanze simili:
il venditore mi ha informato verbalmente di un abuso (una estensione al garage di circa 40mq) ma ha manifestato sin dalla trattativa di non avere intenzione di rimuoverlo a sue spese ne di denunciarlo.
Ho versato caparra confermativa e abbiamo fatto un preliminare di vendita in cui il venditore dichiara che la proprieta’ non ha alcun abuso, ma era in attesa di un nulla osta da parte della regione per un allargamento di una finestra.
Il preliminare ha una condizione risolutiva per quanto riguarda la finestra allargata.
Nel frattempo la regione ha effettuato visioni da satellite e ha osservato l’abuso e ora il proprietario ne deve rispondere.
Il proprietario ora mi richiede le spese di demolizione dell’abuso.
Dovevamo andare al rogito a novembre ma chiaramente tutto e’ slittato.
Tengo a precisare che ho preferito ad ogni modo portare avanti l’acquisto anche con l’abuso mio malgrado, perche’ fortemente interessato alla proprieta’ e con la valutazione di demolire o risolvere l’abuso in un secondo momento.
A breve avro’ un incontro con il venditore, che magari nel frattempo ha avuto modo di rivalutare la sua posizione.
Vorrei sapere come sia meglio procedere, nell’interesse di portare a termine la compravendita dal momento che sono ancora interessato alla casa.
Ti suggeriamo la lettura dei nostri articoli: -Comprare una casa con abuso edilizio: cosa rischio? https://www.laleggepertutti.it/146509_comprare-una-casa-con-abuso-edilizio-cosa-rischio -Abuso edilizio: tutto ciò che c’è da sapere https://www.laleggepertutti.it/323197_abuso-edilizio-tutto-cio-che-ce-da-sapere -Vendere casa con abuso edilizio: come tutelarsi https://www.laleggepertutti.it/201177_vendere-casa-con-abuso-edilizio-come-tutelarsi Per sottoporre il tuo caso specifico all’attenzione degli esperti del nostro portale, puoi richiedere una consulenza legale cliccando qui https://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza
buonasera ho venduto casa nel 2017 con regolare rogito,premetto che l’abitazione è stata costruita nell’anno 1962.praticamente ora i compratori mi contestano che cantina e rustico,sono abusivi,ma questi abusi che mi contestano sono iscritti regoralmente al uff.del Catasto,l’abitazione l’agenzia là venduta come ante 67. come mi devo comportare in questi casi?? distinti saluti Seve.
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