Amianto in casa o in condominio: che fare?

2022-10-14 11:08:26 By : Ms. kindy zhao

Eternit: dove si trova l’amianto e quali sono gli obblighi del proprietario della casa o dell’amministratore di condominio.

Accertare la presenza di amianto in un edificio e gestirne lo smaltimento non è cosa facile e spesso presenta problematiche in tema di competenze. Il timore di possibili responsabilità dinanzi alla risposta delle autorità è, di solito, la scusa che viene frapposta quando si tratta di avviare le pratiche. Tuttavia la legge parla chiaro: il proprietario di un immobile sul quale è presente dell’amianto (Eternit) ha l’obbligo di accertarlo e dichiararlo. Ecco quindi come comportarsi in caso di amianto in casa o in condomino. 

Spesso si sente parlare di fibre di amianto libere o debolmente legate. In questo caso si tratta di amianto in matrice friabile che può essere facilmente ridotto in polvere anche con una semplice azione manuale.

Diverso il caso dell’amianto in matrice compatta, dove le fibre sono legate in modo stabile (si pensi al cemento-amianto). In tal caso, per ridurre in polvere il materiale, è necessario ricorrere all’impiego di strumenti meccanici come frese.

Su questo punto non dovrebbero più sorgere dubbi. La giurisprudenza ha riconosciuto la pericolosità delle polveri di amianto per i polmoni dell’uomo e quindi per la salute, causa spesso di malattie respiratorie e, ancor di più, di patologie tumorali. Non sono isolati i casi di risarcimenti cospicui liquidati alle famiglie delle vittime dell’amianto. La pericolosità dell’amianto resta comunque legata alla possibile dispersione delle fibre nell’aria, invisibili all’occhio umano. Ecco perché i materiali friabili sono più pericolosi di quelli stabili.

Le malattie riscontrate a causa dell’amianto possono essere di tipo respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). Enorme è anche il numero di tumori polmonari maligni che si verifica anche per esposizioni a basse dosi.

È stato riscontrato anche il rischio di tumori della laringe e del tratto gastrointestinale.

Tuttavia, come vedremo a breve, non tutti i siti in cui è presente amianto sono pericolosi per la salute.

Purtroppo l’amianto si trova in un gran numero di costruzioni per via del largo uso che, in passato, ne è stato fatto. In particolare sono interessati soprattutto gli edifici costruiti prima degli anni 90. Ad esempio, parliamo del materiale a spruzzo per rivestimento (coperture, tubi, tegole, canne fumarie, serbatoi), degli intonaci, stucchi, colle, controsoffittature, pavimenti sotto forma di vinyl amianto. Così l’Eternit (materiale composto di amianto) si trova in molti edifici sottoforma di svariati componenti: tettoie o coperture su tetti e pareti di piccoli o grandi fabbricati.

Proprio perché nocivo per l’uomo, l’Eternit e l’amianto sono stati dichiarati fuori legge 25 anni fa. Oggi quindi chi è proprietario di un immobile su cui c’è amianto o ne è custode (si pensi all’amministratore di condominio o al dirigente scolastico) ha l’obbligo giuridico di avvisare le autorità per l’avvio dei processi di smaltimento.

I proprietari degli immobili (siano essi pubblici o privati) che hanno una tettoia, un tetto o una qualsiasi copertura in amianto devono presentare immediatamente una denuncia all’Asl. Presso le Asl infatti è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell’amianto. Fatta la denuncia, l’Asl fa il sopralluogo nelle zone di sua competenza. A questo punto scatta un programma di controllo e di manutenzione gestito e coordinato da un responsabile nominato appositamente con lo scopo di prevenire i rischi per la salute e procedere allo smaltimento. Tra i suoi compiti, c’è quello di certificare dove si trova l’amianto e, di conseguenza, predisporre delle misure di sicurezza ed informare chi occupa quello stabile della presenza di questo materiale, dei rischi che comporta e di come evitare eventuali danni alla salute. Il responsabile redige un documento di «valutazione del rischio» sullo specifico sito.

Questo processo porta a due tipi di risultati:

L’obbligo di denuncia di amianto sussiste anche prima dell’avvio di lavori di demolizione.

La legge non lo dice. Si può optare per un professionista privato competente nel settore, pagato quindi dal proprietario dell’edificio. Si parla a riguardo della figura del «coordinatore amianto» abilitato ai sensi di legge.

La responsabilità del controllo e della manutenzione delle coperture in amianto gravano soltanto sul proprietario dell’immobile, anche se lo è diventato il giorno prima. Il titolare dell’immobile che si accorge che, nell’edificio, è presente amianto deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto. Deve poi tenere documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Su di lui ricade la responsabilità del rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tale fine, dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile.

L’amianto deve essere trasportato in un impianto di stoccaggio, definitivamente in un impianto di discarica autorizzata specificatamente

A bonificare un’area con amianto non può provvedere da solo il proprietario con il “fai-da-te”; egli deve necessariamente rivolgersi a imprese abilitate iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto” (sottocategorie 10A e 10B).

Le coperture in eternit vanno rimosse solo se, in base alla valutazione del tecnico, comportano rischi per la salute. Altrimenti si possono eseguire altri interventi come l’incapsulamento o la sovracopertura.

Gli obblighi di smaltimento, gestione e controllo dell’amianto competono al proprietario dell’immobile e non all’inquilino che non ha, in merito, alcuna responsabilità.

Immaginiamo il caso di avere un vicino di casa che ha, sul tetto o sulla copertura della facciata, dell’amianto. Se questi non fa la denuncia e lo smaltimento, chi vive nelle vicinanze può “denunciarlo” alle autorità. In particolare se il vicino non ha segnalato all’Asl la presenza di Eternit in evidente stato di degrado o lo ha fatto, ma non ha provveduto al suo smaltimento, è possibile rivolgersi all’Azienda sanitaria locale, ai vigili urbani o al nucleo tutela ambientale dei carabinieri e denunciarne la presenza, lo stato e il rischio. La segnalazione può anche avvenire in forma anonima ma è consigliabile sempre renderla personalmente e firmarla, affinché sia presa seriamente in considerazione.

Il vicino però non è tenuto a smaltire l’amianto se, in base alle risultanze della perizia, questo non appaia un pericolo concreto per la salute dell’uomo o per l’ambiente. Il proprietario sarà semplicemente obbligato a monitorare lo stato di degrado e ad intervenire prontamente: per evitare il rischio di spaccature, potrà chiedere a ditte specializzate di intervenire con alcune tecniche come la verniciatura con specifici smalti, l’incapsulamento o sovracopertura.

Se l’amianto è presente in un edificio condominiale, l’amministratore deve effettuare un censimento ed una mappatura dei manufatti in amianto presenti nelle parti comuni. A tal fine l’amministratore dovrà avvalersi di un tecnico abilitato che dovrà compilare un’apposita scheda. Per ottemperare a tale obbligo non è prevista alcuna approvazione assembleare trattandosi di un obbligo di legge. In presenza di manufatti contenenti amianto, l’amministratore è tenuto ad informare immediatamente l’assemblea dei condomini.

Le spese di smaltimento dell’eternit in condominio sono divise per millesimi.[1] Legge n. 257/1992.

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