Mobilhouse, prefabbricato, case mobili, camper e roulotte: è abuso edilizio l’ancoraggio fisso al suolo senza permesso di costruire rilasciato dal Comune.
Vivere in una casa mobile è, oltreché possibile, anche legale, ma bisogna rispettare determinate regole e procedure richieste dalla legge. Quando infatti la casa mobile viene ancorata in modo stabile al terreno, essa non differisce da un normale prefabbricato o da un’abitazione in mattoni in quanto essa è in grado di mutare lo stato dei luoghi, altera il territorio e realizza una volumetria utile per abitare. Questo significa che è necessaria l’autorizzazione del Comune o, altrimenti detto, permesso di costruire. Il permesso di costruire – che ha sostituito la vecchia licenza edilizia – va richiesta all’apposito ufficio del Comune di competenza ove si vuole installare la casa mobile. L’istanza va presentata al Sue, ossia allo Sportello Unico per l’Edilizia che effettuerà i controlli e le rilevazioni per verificare se sia possibile o meno concedere il permesso. Di norma queste pratiche vengono affidate a tecnici del settore edile come architetti o ingegneri. In assenza del permesso di costruire, l’installazione di una casa mobile, con ancoraggio fisso al suolo, integra il reato di abuso edilizio e l’autore dell’illecito, oltre al procedimento penale, rischia anche di vedersi notificare l’ordine di demolizione o sgombro della costruzione. Questo vale sia nel caso che la casa mobile venga collocata sul terreno privato che, tanto più, su quello pubblico (in tal caso, scattando anche l’abusiva occupazione di uno spazio demaniale).
Dunque, non rileva il fatto che la casa mobile sia di piccole dimensioni o sia facilmente removibile: è piuttosto la sua più o meno stabile collocazione, in uno col terreno, a determinare la necessità del permesso del Comune.
Al contrario, vivere in una casa mobile non richiede sempre il permesso di costruire. Secondo la giurisprudenza l’installazione di una casa mobile non richiede permessi quando questa avviene in strutture ricettive appositamente destinate ad accogliere camper, roulotte e case mobili e sempre che ciò avvenga per periodi transitori e non in via stabile. In particolare, si può vivere in una casa mobile senza permessi purché risultino sussistenti le seguenti condizioni:
Per vivere in tali spazi ricettivi senza autorizzazione è necessario che la costruzione rientri nella tipologia di camper, roulotte, rimorchi o altri tipi di veicoli ad uso abitativo gommati. In queste aree è consentito anche l’ancoraggio al suolo della casa mobile purché l’uso sia comunque temporaneo.
Se l’ancoraggio è stabile, nel senso che la casa “gommata” viene privata delle gomme e installata al suolo è necessario il permesso di costruire. È invece consentito parcheggiare camper e roulotte senza però che siano destinate ad abitazione stabile.
Solo se destinata a soddisfare esigenze temporanee e non definitive. Si pensi a una struttura che svolga solo da copertura per un ricevimento o una manifestazione. Negli altri casi è necessario il permesso di costruire. Non possono, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo.
È necessario innanzitutto verificare cosa prescrive il regolamento di condominio che il conduttore è tenuto a rispettare. Dopo bisogna esaminare anche il contratto di locazione e accertarsi che in esso non sia prevista alcuna limitazione al diritto di parcheggiare. In ogni caso il parcheggio del camper di proprietà dell’inquilino non deve comportare danni all’immobile (ad esempio, perché troppo pesante o perché supera, per le sue dimensioni, i limiti del parcheggio).
Si tenga presente che, anche ai sensi del Codice della strada (applicabile però alle aree di “uso pubblico” e non a quelle private), l’autocaravan costituisce a tutti gli effetti un autoveicolo.
Dove posso installare una casa mobile?
Se c’è il permesso di costruire, si può installare una casa mobile su un terreno di proprietà. Se non c’è l’autorizzazione amministrativa, invece, si può installare la casa mobile, solo per finalità temporanee, nelle apposite strutture ricettive come camping e villaggi turistici.
Qui di seguito alcune delle ultime sentenze in merito ai permessi necessari per vivere in una casa mobile.
La ‘precarietà’ dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.
Tar Emilia Romagna sent. n. 655/2016
Integra il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) la collocazione su un’area di una “casa mobile” con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest’ultimo non è necessario, ai sensi dell’art. 3 del citato d.P.R. (come modificato dalla l. 3 agosto 2013, n. 98 e dalla l. 23 maggio 2014, n. 80), per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma primo, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti).
In assenza del permesso di costruire, la destinazione abitativa fa scattare il reato di abuso edilizio anche per la posa di una casa mobile, rientrando in questa nozione: prefabbricati, camper, roulotte, ecc.
Pertanto, in tema di illeciti edilizi, deve tuttora ritenersi configurabile il reato di cui all’art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001 nel caso di realizzazione senza titolo abilitativo di una struttura prefabbricata o “casa mobile”, stabilmente destinata ad abitazione salvo che ricorrano le condizioni previste dall’art. 3, comma 1, lett. e/5) del citato D.ER. (quale risultante dalla modifica introdotta dall’art. 10 ter, comma 1, del D.L. n. 47/2014, conv. con modif. in legge n. 80/2014), e dove: 1) il temporaneo ancoraggio al suolo; 2) la collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, debitamente autorizzata, quale definibile in base all’art. 13 del D.L.vo n. 79/2012 (c.d. “Codice del turismo”), secondo cui rientrano in detta definizione i villaggi turistici, i campeggi in genere e quelli realizzati nell’ambito di attivita agrituristiche, nonchè i parchi di vacanze; 3) la esclusiva destinazione del manufatto alla sosta e al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti.
E’ legittimo il provvedimento di rimozione di una c.d. «casa mobile», allocata sulla medesima area da circa cinque anni, occupata da una famiglia di nomadi e costituente un manufatto di ampie dimensioni suddiviso all’interno in due camere da letto, un soggiorno e due servizi igienici, perché realizzato senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, invece necessario trattandosi di opera che, pur strutturalmente precaria in quanto avente il carattere della mobilità, era di fatto destinata ad un uso abitativo permanente.
[1] Art. 13 del D.L.vo n. 79/2012 (c.d. Codice del Turismo).
Posso fissare un camper o una roulotte su un terreno di mia proprietà? Se l’ancoraggio è stabile, nel senso che la casa “gommata” viene privata delle gomme e installata al suolo è necessario il permesso di costruire. È invece consentito parcheggiare camper e roulotte senza però che siano destinate ad abitazione stabile.
quindi e’ possibile parcheggiare una roulotte su terreno agricolo?? secondo quanto avete riportato si..peccato che poi le sentenze mettano le case mobili al pari delle roulotte?? c ‘ e’ troppa confusione( ovvio siamo in italia)
Non dipende dalle dimensioni del terreno? Per esempio se sono 6 ettari ad uso boschivo e senza licenze edilizie … una roulotte che vi viene parcheggiata in modo temporaneo non dovrebbe essere soggetta a rilievi delle autorita’ …. una roulotte con ruote e auto per traino e’ per definizione “mobile” e non e’ una casetta in legno prefabbricata !
manzo luigi oviiamente queste leggi sono solo per chi paga le tasse!!!!!!!! siamo in italia LA NAZIONE DELLA CUCCAGNIA (OVVIAMENTE NON PER CHI E ITALIANOONESTO)
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