L’amministratore deve provvedere a far pulire le parti del condominio sporcate dai sacchetti della spazzatura lasciati dai condomini in ottemperanza alle regole sulla raccolta differenziata.
La raccolta differenziata dei rifiuti e l’adozione, da parte dei Comuni, di regole ad hoc sul ritiro dei sacchetti della spazzatura sta imponendo ai condomìni di organizzarsi in modo da non recare pregiudizio alle parti comuni dello stabile. L’androne, il portone d’ingresso, il cortile e gli spazi adiacenti all’edificio vengono di solito utilizzati per il deposito e l’accumulo dei rifiuti in attesa che gli addetti al servizio ecologico ne curino il ritiro; in assenza però di regole ferree – e del loro rispetto – i nostri condomini rischiano di diventare quello che un tempo erano i bidoni dell’immondizia. Così, in tutto questo, un ruolo chiave – in quanto garante delle parti comuni – lo ha l’amministratore. In particolare è lecito chiedersi, in materia di raccolta di rifiuti in condominio, che deve fare l’amministratore? Cercheremo di individuare i suoi principali compiti.
L’amministratore, come detto, è garante del rispetto, da parte di tutti i condomini, del regolamento di condominio e delle parti comuni dell’edificio, di quelle cioè che non rientrano nella proprietà individuale. Questo significa che se ci sono degli angoli del palazzo o del giardino in evidente stato di dissesto o in condizioni di sporcizia e sudiciume, l’amministratore deve provvedere tempestivamente. Addirittura si potrebbe ipotizzare un obbligo di intervento urgente – a prescindere quindi dall’autorizzazione dell’assemblea – quando vi siano rischi per l’igiene e la salute dei condomini. In una situazione in cui i sacchetti della spazzatura, accumulati nei giorni e aperti dagli animali randagi, abbiano contaminato l’aria e richiamato l’arrivo di topi, l’amministratore è tenuto a chiamare una ditta di pulizie ed, eventualmente, di disinfestazione.
Sempre in materia di raccolta di rifiuti in condominio, l’amministratore deve predisporre gli spazi necessari a ricevere e custodire i contenitori per la raccolta differenziata (ove distribuiti dall’Ente pubblico). Molti condomini sono ancora dotati delle vecchie canne pattumiere (ossia condotte di scarico che, collegate a ciascun appartamento, portano l’immondizia delle abitazioni o dal ballatoio direttamente al contenitore condominiale ubicato in cantina). Ebbene, la Cassazione ha stabilito a riguardo che l’assemblea può, per ragioni igieniche ed economiche, deliberare a maggioranza semplice di sigillare le canne pattumiere.
L’amministratore deve informare i condomini delle norme sulla custodia e conservazione dei contenitori ricevuti e sul loro utilizzo. L’amministratore è inoltre tenuto alla manutenzione dei contenitori assegnati. Invece, la materiale sostituzione dei predetti contenitori è a carico del concessionario del servizio pubblico a meno che la rovina sia dovuta all’utilizzo improprio fatto dall’utente (nel qual caso quest’ultimo sarà tenuto a risarcire il danno per il costo del nuovo recipiente).
Che succede, infine, se i condòmini non rispettano le norme sulla raccolta differenziata? L’amministratore, in questi casi, benché garante della raccolta di rifiuti in condominio, non può essere considerato responsabile. Egli quindi non risponde dell’illecito commesso dal singolo proprietario che, ad esempio, nel proprio sacchetto della spazzatura, abbia mescolato materiali riciclabili a quelli non riciclabili [1].
[1] Così si evince dall’artt. 6 della L. n. 689/1981 (in materia di solidarietà) che stabilisce: «Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta».
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